Le società in fallimento fuori dall'obbligo Pec
Le società in fallimento non sono obbligate a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro delle imprese entro il 29 novembre.
Il curatore, se interessato a iscrivere la casella Pec della società da lui curata, può presentare la domanda alla Camera di commercio competente e indicare, a questo scopo, il proprio indirizzo Pec. È uno dei chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare 223761 diffusa ieri. Il chiarimento arriva mentre le società di persone e di capitali stanno sfruttando gli ultimi giorni utili, fino a martedì prossimo, per comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese.
In effetti l'obbligo di iscrizione della Pec per le società in fallimento e il ruolo del curatore, nella comunicazione dell'indirizzo al Registro imprese, aveva suscitato un certo dibattito – e opinioni contrastanti – fra i tecnici. C'era chi riteneva che il curatore avesse l'obbligo di comunicare la Pec al registro imprese per la società fallita, e chi riteneva invece che l'obbligo cadesse sul legale rappresentante della società, ancora formalmente in carica.E' escluso, dunque, l'obbligo di comunicare la Pec per le società in fallimento. La circolare dello Sviluppo economico 3645/C del 3 novembre, invece, aveva incluso esplicitamente fra le obbligate le società in liquidazione.
L'interpretazione del Ministero si estende anche ai concordati. Per i «concordati preventivi nella fase che precede l'omologa e per quelli non liquidatòri o in prosecuzione dell'attività», poiché in questi casi la gestione della società rimane in capo agli amministratori, vale la regola generale stabilita dal Dl 185/08 (articolo 16, comma 6): la comunicazione spetta al legale rappresentante della società «che potrà indicare - si legge nella circolare – un autonomo indirizzo di posta certificata». Il legale rappresentante potrà anche incaricare un professionista di procedere alla comunicazione.
Nel caso dei «concordati liquidatori nella fase post-omologa - si legge ancora – atteso che in questi casi la gestione passa al liquidatore, l'adempimento spetterà a quest'ultimo, ferma restando la possibilità, per lo stesso (...), di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».
Il chiarimento dello Sviluppo economico sulla Pec nelle procedure concorsuali è accolto con favore da Giulia Pusterla, componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con delega al diritto fallimentare: «Siamo riconoscenti al Ministero – spiega – per questa interpretazione. In effetti, è difficile immaginare che i curatori adempiano in tutti i casi alla trasmissione della Pec. Senza l'intervento del Ministero, le Camere di commercio sarebbero state costrette a irrogare le sanzioni previste, nei casi di inadempienza (sanzione che va da 103 a 1.032 euro, ndr).